Si susseguono le pronunce delle Corti di Giustizia Tributarie in materia di esenzione IMU sull’abitazione principale a seguito della nota sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di immobile principale, nella parte in cui il D.L. 190/2019 (e il previgente D.L. 201/2011) si riferiva ai requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
Recentissima, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Trieste, sezione 1, con la sentenza n. 74/2023 depositata in data 3/04/2023, dove si afferma la legittimità dell’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in distinti comuni.
La questione, anche in questo caso, nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Trieste per il recupero dell’IMU sull’immobile principale; ad avviso della ricorrente, la propria residenza anagrafica a Trieste non confliggerebbe con la residenza del coniuge (non legalmente separato) in un altro comune, poiché la scelta di “scindere” il nucleo familiare sarebbe dettata da esigenze lavorative.
Il concessionario per la riscossione del tributo locale, regolarmente costituito in giudizio, osservava che l’atto impugnato aveva tutti i requisiti motivazionali: si prevedeva infatti l’omesso versamento dell’IMU, e ciò in virtù dell’“assenza di prova contraria” di dimora del marito.