La videosorveglianza per la sicurezza urbana va gestita nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Sempre più spesso si discute di rilevanti fondi statali posti a disposizione dei Comuni per implementare sistemi di videosorveglianza funzionali alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
Va considerato che questi sistemi di videosorveglianza, che sono strumenti molto utili per garantire la sicurezza urbana, possono portare più danni che vantaggi alle amministrazioni locali se non sono gestiti secondo modalità rispettose delle norme eurounitarie poste a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.
Il D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 ha introdotto nell’Ordinamento Nazionale un corpus normativo volto, tra l’altro, a realizzare la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni a favore dei quali è stato anche previsto lo stanziamento di speciali fondi.
In tale quadro, recentemente il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione di alcuni Comuni dell’Italia meridionale 30 milioni di euro reperiti nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014 – 2020 (c.d. POC “Legalità”) per realizzare impianti di videosorveglianza integrata.
È, questa, l’ultima di varie iniziative volte a dotare le Amministrazioni locali di risorse adeguate per garantire la sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio.
Per comprendere quanto inopportuna e svantaggiosa sia una gestione “non compliant” dei sistemi di videosorveglianza è utile focalizzare l’attenzione su una particolare norma del Codice Privacy novellato, l’art. 2 decies il quale stabilisce che i dati personali trattati in violazione della normativa privacy/data protection non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.
Invero, l’art. 160 bis del codice della privacy, che è l’eccezione a questa regola, stabilisce che nel procedimento giudiziario (i.e. nel procedimento penale o civile) – Attenzione: non nel procedimento amministrativo – la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della normativa privacy/data protection restano disciplinate dalle norme processuali di quegli ecosistemi.