Con l’ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha smentito l’interpretazione fino ad oggi seguita dalla Corte dei conti in ordine al secondo comma dell’art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo la quale l’obbligo per l’amministrazione di versare la contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale scatterebbe solo qualora vi sia stata, da parte dell’interessato, l’integrale sospensione dell’attività libero-professionale.
I Giudici della Cassazione hanno infatti evidenziato che la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti.
Con l’espressione in questione, dunque, si chiarisce solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti.