Con questa importante sentenza, il Consiglio di Stato interviene sulla cosiddetta “ultrattività” della polizza provvisoria presentata dall’operatore economico per la partecipazione alla gara d’appalto stabilendo che la validità della stessa deve essere indicata nella lex specialis di gara in quanto, ai sensi dell’art. 93 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può adottare un termine di validità inferiore o superiore a quello di 180 giorni fissato dalla norma. Spirato tale termine è dovere della Stazione Appaltante richiedere la proroga della validità della polizza nel caso, intervenuta la scadenza, non sia ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.
Di seguito si richiama il citato art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016: «Il bando o l’invito (lex specialis, ndr) possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione».
Consiglio di Stato, Sez. III, del 19/05/2020 n. 3190