Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito a quale sia la durata della validità delle graduatorie dei Comuni, se 3 o 2 anni. Il Sindaco ha ricordato che per la Corte dei Conti, sez. contr. della Sardegna (del. 85/2020) per i comuni sarebbe prevalente quanto previsto dall’art. 91 del d.lgs. 267/2000, che prevede una durata triennale, in quanto norma non derogabile, di carattere speciale, quindi prevalente rispetto al d.lgs. 165/2001, che stabilisce all’art. 35 che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.
La Corte dei Conti, sez. contr. Campania, con la deliberazione 16/2023, ha dichiarato il quesito, sotto il profilo oggettivo, inammissibile, in quanto le richieste di parere in materia di personale non riguardano norme di coordinamento della finanza pubblica che dettano limiti e divieti “strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”.