Un sindaco ha avanzato un quesito riguardo la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per far fronte al considerevole aumento delle spese energetiche.
La Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, con delibera n. 63/2022 depositata l’8 aprile 2022, ha dapprima evidenziato che sia nel d.lgs. 267/2000, c.d. Tuel, sia nel d.lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, non si riscontra una definizione di avanzo di amministrazione.
Seppure in assenza di una specifica e chiara nozione di avanzo di amministrazione, i magistrati contabili, ripercorrendo la normativa, e, in particolare, gli articoli 186 e 187 del Tuel in materia di risultato di amministrazione, nonché i chiarimenti della giurisprudenza, tracciano i confini dell’istituto oggetto di richiesta di parere.
Nello specifico, infatti, riprendendo la delibera n. 13/2020 della Sezione Autonomie, ribadiscono che “la nozione di avanzo deve riferirsi a quelle risorse del risultato di amministrazione acquisite nel corso della gestione dell’anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate”.
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