La determinazione dei nuovi valori di mercato delle aree edificabili, necessaria per calcolare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IMU, non può costituire un atto meramente confermativo di quella operata l’anno precedente, sia il principio generale dell’autonomia dei singoli periodi di imposta, che in linea di principio informa tutte le imposte periodiche quali l’imposta comunale sugli immobili, per le quali assume rilevanza un insieme di fatti che si collocano in un dato segmento temprale (il periodo di imposta).
Il periodo d’imposta può essere definito, infatti, in accordo con la dottrina più autorevole, come il segmento temporale in cui isolare, ai fini della imposizione periodica, il continuo dell’attività produttiva di reddito imponibile o di altro presupposto ritenuto espressione della capacità contributiva. Il periodo d’imposta è perciò una delimitazione, in funzione del tempo, del presupposto d’imposta assunto quale elemento rappresentativo della capacità contributiva del soggetto passivo.
La conseguenza è che ad ogni periodo di imposta corrisponde, di regola, una obbligazione tributaria autonoma, il cui oggetto deve essere determinato con riguardo ai fatti e alle situazioni che si verificano in detto periodo (cfr. per l’ICI, con norma pacificamente estendibile anche all’IMU, quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992: «L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso […] A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria»).