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TRATTI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DA PARTE DELL’ORGANO CONSILIARE

Con la nota descritta in epigrafe, il Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, a norma dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, premessi i tratti generali della disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell’organo consiliare, con particolare riguardo alla fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL concernente l’«acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», chiede l’ausilio consultivo di questa Sezione di controllo circa la portata applicativa della norma in questione nelle ipotesi di invalidità del contratto per vizi comportanti la sua nullità, sulla base della considerazione che «il legislatore non sembra aver chiarito se tale potere [di riconoscimento], che la giurisprudenza amministrativa riconduce all’esercizio di discrezionalità amministrativa, possa essere attuato anche nei casi in cui non solo siano state violate le norme giuscontabili sulla previa registrazione dell’impegno di spesa, ma anche laddove il contratto con il privato contraente risulti viziato da nullità testuale o virtuale (come nel caso di violazione della forma scritta in modalità digitale prevista ad substantiam per i contratti d’appalto dall’art. 32 comma 12 del d.lgs. 50/2016), risultando civilisticamente nullo».

Al fine di chiarire meglio il dubbio esegetico scaturente dalla disposizione, il richiedente osserva che, ove si valorizzi la parte del precetto che consente il riconoscimento «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente», sembrerebbe non sussistere un impedimento giuridico all’adozione dell’atto di competenza dell’organo consiliare a fronte di un contratto affetto da nullità per violazione della disciplina civilistica sostanziale, se della sua esecuzione si sia avvantaggiata comunque la pubblica amministrazione in relazione a prestazioni riconducibili «all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza»

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