In merito alla problematica indicata dal titolo, alcuni Uffici giudiziari, stante la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dall’articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico.
A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che la disposizione di cui
all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o
modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata
positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione,
al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è
ricompresa nel computo del periodo di comporto”.