CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI IN MERITO AL RIPARTO E TRASFERIMENTO DEI FONDI PER GLI ENTI LOCALI

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE – DETERMINAZIONE FONDO

I magistrati contabili, in merito alla determinazione della consistenza massima dei fondi annualmente riservati al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare l’importo-base del 2016, evidenziano che:

“Rientrano, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dagli enti e destinate appunto al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate; il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda, infatti, tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico dei bilanci dei singoli enti (in tal senso, Corte dei conti, Sez. reg. contr. per l’Emilia-Romagna, del. n. 37/2021).

Nel caso in cui l’importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l’ente può determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l’ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell’errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame”.

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