Nell’accogliere l’appello il Consiglio di Stato ribadisce che lo scostamento tra i costi del lavoro stabilità nelle offerte e quanto indicatori nelle tabelle ministeriali è ammissibile, purché giustificato dall’impresa in sede di giudizio di anomalia.
L’impresa appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata accolta la doglianza della seconda classificata con cui era stato lamentato come essa aveva indicatori minori costi per il personale sulla base di un calcolo del tasso medio di assenteismo (3.69% rispetto al monte ore lavorate teorico annuo) inferiore di circa la metà rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali (6,5%).
L’appellante aveva evidenziato di riferita ai propri dati storici, effettivi e analitici di assenteismo medio del triennio precedente, relativi al proprio personale in servizio per lo svolgimento di un appalto analogico svolto dal 2014 per la stessa stazione appaltante.
Sul punto dipende il primo giudice, premesso che il tasso di assenteismo in larga parte dalle caratteristiche specifiche del personale impiegato (stato di salute; età anagrafica; appartenenza di genere), osservato trattarsi di un appalto caratterizzato da alta intensità dell’impiego di manodopera e richiamata la giurisprudenza che segnala in materia la necessità di prudenziali, ha ritenuto non corretto che l’aggiudicataria avesse fatto riferimento al proprio tasso di assenteismo aziendale, corrispondente a personale diverso da quello da impiegare nell’appalto, e ciò per effetto della cd “ clausola sociale” di cui alla legge di gara. Ha quindi ritenuto che il denunziato scostamento, “ vistoso e significativo ”, comportasse “maggiori costi stimabili nella somma di circa € 150.000,00, che non può trovare una compensazione nella somma di € 40.000,00 accantonata per far fronte a spese impreviste e nella somma di circa € 34.000 ,00 di stimata dalla controinteressata ”.
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/11/2021, n. 7497