TARSU – DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DELLA DETASSAZIONE A POSTERIORI

TARSU – DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DELLA DETASSAZIONE A POSTERIORI

Per fruire delle esenzioni previste, il contribuente deve presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al Comune di controllare la sussistenza delle condizioni di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli.

Hanno osservato i giudici di seconde cure che già nel regolamento-tipo, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze e ripreso nei regolamenti comunali, per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (poi sostituita dalla Tari a decorrere dal 1° gennaio 2014), al comma 5 dell’articolo 8 è espressamente indicato che “per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

  • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  • comunicare entro il 30 del mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Trattasi di un iter ben definito e non di oneri facoltativi, che ha l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Ente le superfici escluse dal tributo, nonché quello di verificare che lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga conformemente alla normativa. Appare quindi evidente che l’assolvimento delle suddette prescrizioni sia indispensabile per escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed il mancato rispetto delle stesse comporta inevitabilmente la decadenza dal beneficio.

Sentenza del 24/7/2023 n. 668 – CGT2G Marche – Sezione 3

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