Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le “Linee guida interpretative” per il 2021, in riferimento all’applicazione dei fabbisogni standard alla Tari.
Si tratta del nuovo sistema di determinazione dei costi del servizio rifiuti, basato anche sui fabbisogni standard, entrati in vigore nel 2018 per effetto del comma 653 della legge 147/2013, che dal 2020 hanno assunto un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario, in virtù della delibera Arera 443/2019 e successive modifiche.
Si evidenzia in premessa che il termine per l’approvazione del bilancio previsionale è stato posticipato al 31 gennaio 2021; pertanto gli Enti Locali possono usufruire di un periodo aggiuntivo per elaborare la deliberazione delle tariffe, compresa la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori.
Il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle «risultanze dei fabbisogni standard» del singolo Comune occorre far riferimento al «costo standard» di gestione di una tonnellata di rifiuti, pari a 130,45 euro.
A tale valore, si dovrà aggiungere i differenziali di costo relativi a diverse componenti: percentuale raccolta differenziata,
distanza tra comune e impianti,
numero e tipologia degli impianti regionali,
percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali,
forma di gestione del servizio rifiuti(etc.)