Non sono sottoponibili al prelievo TARI per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani le aree produttive (industriali ed artigianali) ove vengano prodotti di regola rifiuti speciali – a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
Così i giudici della Corte di secondo grado delle Marche confermano la sentenza di primo grado (nonché la propria precedente posizione assunta già in altre controversie) ritenendo che anche nel caso di approvazione di nuovi regolamenti comunali in tema di rifiuti, successivi alla entrata in vigore del D.Lg.vo 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), debbono in ogni caso applicarsi le norme di detto Codice e, in particolare, la riserva di legge statale in ordine alla definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti, dovendosi, in relazione a ciò, escludere qualsiasi possibilità di assimilazione ai rifiuti solidi urbani per quelli provenienti da aree industriali ed artigianali.