I comuni, ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani, devono prevedere nelle delibere di approvazione delle tariffe e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma per le attività di agriturismo rispetto alle attività alberghiere.
Sulla questione, oggetto di frequente contenzioso tra i Comuni e i titolari di agriturismi, è intervenuta il Consiglio di Stato con varie sentenze e per una fattispecie coincidente con quella in contestazione (cfr. Consiglio di Stato 1162/2019 del 17.01.209) ha statuito che è illegittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale Tari fra attività alberghiera e agriturismo decretandone l’annullamento. Detta assimilazione implica, infatti, una presunzione di equivalenza di condizioni soggettiva ma l’ordinamento le differenzia.
La legge n. 96 del 20.02.2006 quando definisce le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’azienda connesse con attività agricole, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; anche sotto l’aspetto tributario l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolativa che si riflette in modo determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva. Nel caso di specie la delibera comunale e il presupposto Regolamento Tari, per i motivi suesposti, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 7, comma 5 del d.Lgs. n. 546/1992 con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.