La stazione appaltante esclude l’offerente, in quanto destinatario di un provvedimento di sospensione dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, adottato ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, in ragione del tardivo pagamento della quota annuale d’iscrizione.
Insorge l’offerente escluso, sostenendo che detto provvedimento non incida in alcun modo sull’iscrizione, pregiudicando soltanto la possibilità per l’impresa iscritta di trasportare e trattare i rifiuti collegati alle categorie d’iscrizione da essa possedute, di cui resta comunque titolare sino alla cancellazione dall’albo. Soltanto un provvedimento di cancellazione dall’albo, a suo dire, avrebbe potuto interrompere la continuità dell’iscrizione nell’esercizio delle attività collegate alle categorie di rifiuti autorizzate; invece gli effetti della sospensione nell’esercizio delle categorie del predetto albo avrebbero potuto incidere eventualmente sull’esecuzione del contratto, durante il periodo di sospensione delle categorie stesse.
Tar Puglia, Lecce, II, 18 gennaio 2022, n. 72