L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della peculiare modalità di calcolo del “Superbonus” prevista dall’art. 119, comma 10–bis, del Dl. n. 347/2000, per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.
Tale norma stabilisce che tali soggetti, che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli Interventi agevolabili su edifici di Categoria catastale “B/1”, “B/2” e “D/4”, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’art. 119) determinano il limite di spesa ammesso al “Superbonus” moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi).