All’Agenzia delle Entrate è stato espresso il quesito se convenzioni con un Comune per la gestione di un palazzetto dello sport «sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio».
La risposta è affermativa (n. 114/2021), che di fatto pone importanti chiarimenti sulle regole di ingaggio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per l’accesso al Superbonus 110%.
L’Agenzia chiarisce, dunque, che la convenzione tra Comune e ASD è equiparabile ad un contratto di locazione o di comodato ai fini della richiesta di Superbonus.
Per l’Agenzia «si può ritenere che l’allegata convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al superbonus». Questo perché «il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione».
Quindi, in casi analoghi, «previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario», è ammesso l’accesso al superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammissibili, relativi all’immobile adibito a spogliatoio.