Il decreto trasparenza è intervenuto a disciplinare il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela introducendo nuovi stringenti obblighi per i datori nella loro qualità di Titolari del trattamento a tutto beneficio della trasparenza del rapporto di lavoro.
Nella prima analisi seguita alla pubblicazione del decreto in commento, si delineava la ratio della norma la quale è da rinvenirsi, per i dipendenti, nella piena conoscenza dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai quali sono sottoposti e per il Titolare, nella aumentata consapevolezza dei rischi relativi ai trattamenti esaminati.
L’articolo 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, inserito dall’articolo 4, lett. b), del d.lgs. n. 104/2022, infatti, prevede che «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300».
Secondo la Circolare 20 settembre 2022, n. 19 (testo integrale in calce) del Ministero del Lavoro, possono individuarsi due distinte ipotesi che il decreto ha voluto regolare per gli aspetti informativi, qualora il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che siano: a) finalizzati a realizzare un procedimento decisionale in grado di incidere sul rapporto di lavoro; b) incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI