La specificazione dell’interesse a sostegno della richiesta risulta pleonastico, poiché non v’è stazione appaltante che non sappia che essa è fatta per verificare la legittimità degli atti della procedura a tutela dell’interesse ad ottenere l’affidamento dell’appalto mediante annullamento del provvedimento di aggiudicazione, e dunque per finalità difensive.
Diversamente da quanto sostenuto dalla contro-interessata, non può ritenersi che l’istante fosse onerato di indicare quali profili di censura intendeva proporre una volta acquisita la documentazione richiesta, per l’evidente ragione che l’accesso è strumentale alla conoscenza di (eventuali) vizi attualmente non conosciuti dalla parte stessa.
Altrettanto inconferente è il rilievo secondo cui l’istante non avrebbe articolato nel gravame proposto alcuna censura sulla valutazione tecnica compiuta dalla stazione, atteso che da un lato, la conoscenza dei documenti richiesti è finalizzata proprio a valutare gli estremi per formulare dette censure; d’altro lato quest’ultima non è ancora decaduta dal diritto di formularle, atteso che il relativo interesse non può che insorgere e il decorso del relativo termine non può che cominciare a decorrere a far tempo dalla conoscenza nella sua integralità di tutta la documentazione presentata dall’aggiudicataria.