Si chiede se la previsione dell’art. 91, c. 5, D.lgs. 36/2023 della dichiarazione alla stazione appaltante, da parte del concorrente, dei costi del personale e dei costi aziendali per la sicurezza, si applichi a qualsivoglia tipo di procedura e per qualunque importo (sopra e sotto soglia, gare informali ecc.) oppure se nel nuovo codice esistono deroghe a tale obbligo.
La risposta al quesito è la prima. L’art. 91, co. 5, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023 prevede che “nelle offerte l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza (…)”. Nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 129, si legge che “nel comma 5 è disciplinato il contenuto delle offerte, con la specificazione che devono essere sempre indicati i costi aziendali, per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione (…)”. Il predetto obbligo si applica a qualsivoglia tipologia di procedura di gara in quanto – come rilevato dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del previgente Codice – vi è una finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori sotto il duplice e concorrente profilo dell’adeguatezza del trattamento retributivo, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni prestate, ex art. 36 Cost., e del rispetto degli obblighi di salvaguardia dell’integrità fisica e della personalità morale sui luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c..