STAZIONI APPALTANTI - CONTRATTI A TITOLO GRATUITO

STAZIONI APPALTANTI – CONTRATTI A TITOLO GRATUITO

L’esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza e concorrenza.

L’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazioni appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

Nel Comunicato del 5 giugno 2024, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche. 

Oltre all’espresso richiamo in merito all’attuazione dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, Anac riafferma che devono trovare applicazione sia i principi di legalità, trasparenza, e concorrenza – desumibili dal Codice dei contratti – sia i principi generali regolatori dell’attività amministrativa – previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) – ivi compreso l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti stessi.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto. 
Al fine di garantire la trasparenza, la stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione, anche ex post, delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura.

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