Una stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA. L’attestazione di qualificazione, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
Per questo Anac ha accertato la non conformità della procedura di un comune, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di un viadotto sulla zona. Oltre all’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, l’ANAC ha poi verificato un’ulteriore violazione del Codice dei Contratti, a causa della mancata previsione dell’attestazione Soa per la progettazione.
Nell’appalto integrato è consentita, infatti, la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.