Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, il 30 gennaio 2020 ha fornito risposta ad una richiesta di parere posta da un Ente, nel caso di specie, l’organo collegiale di revisione contabile è in regime di prorogatio, pertanto chiede se sia possibile per il Consiglio esercitare la facoltà di cui al comma 25 bis dell’articolo 16, del D.L. 138 del 2011, di eleggere il presidente dell’organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3.
Dall’interpretazione letterale della norma del citato articolo 57 ter, emerge che il comma 1, lettera a), modificando il comma 25, dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 che ha introdotto il nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione dall’elenco, nella parte in cui prevede la formazione dell’elenco dei revisori contabili su base regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla provincia, non sia immediatamente applicabile. Diversamente, la lettera b) del medesimo articolo 57 ter, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del inistro dell’Interno n.23 del 2012.
Il Dipartimento osserva che dal 25 dicembre 2019, anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il consiglio dell’ente locale può procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.
MINISTERO DELL’INTERNO, PARERE, 30 GENNAIO 2020