Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. , ha fornito un chiarimento posto dall’Ente comunale in questione in argomento alle ferie pregresse contenute nell’articolo 87 del decreto-legge n. 18/2020 (strumento istituito per lo svolgimento della prestazione lavorativa del personale pubblico durante l’emergenza sanitaria) e se, possano essere comprese anche le ferie dell’anno corrente già maturate.
La nota chiarisce che l’emergenza in atto – “imprevista ed imprevedibile, non appare contrastare con la ratio dell’istituto delle ferie, finalizzata a permettere al lavoratore la fruizione di un periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro, ancorché espletato nella modalità di lavoro agile”.
Con tutto ciò in premessa, risulta legittimo che siano le amministrazioni, nell’ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica (art. 2109 cc), a pianificare il periodo di fruizione delle ferie del lavoratore, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva che non sembra essere suscettibile di interpretazioni in deroga.
Servizio per la gestione del personale pubblico
DFP-0032282-P-06/05/2020