CONTRATTO DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI, FIRMATO IL RINNOVO

SI PUÒ CONFERIRE L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI UN’ASL A UN SOGGETTO IN QUIESCENZA?

Incarichi a pensionati di direttore di un’ASL o direttore generale di un Comune o amministratore di una società pubblica: il punto della normativa.

L’ultimo aggiornamento riguarda il divieto di cumulo tra pensione ex “quota 100” (e 102) e redditi di lavoro, con particolare attenzione al settore sanitario e alle deroghe previste dalla legislazione emergenziale

La prima normativa che incontriamo è del 1994 (art. 25 L. 724/1994) e concerne il divieto di attribuire per cinque anni incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a soggetti posti in quiescenza anticipatamente. L’ambito di applicazione si estende anche agli incarichi di collaborazione, aspetto che sarà invece controverso negli anni successivi.

L’articolo in questione recita che “al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianita’ previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”

Quindi tale disposizione vieta all’amministrazione di provenienza di conferire incarichi ai propri dipendenti che ottengono la pensione anticipata. La disposizione in questione è ancora vigente.

Con l’art. 5 co. 9 DL 95/2012  che prescrive il divieto di attribuire incarichi di consulenza a soggetti posti in quiescenza che abbiano svolto le medesime attività nell’ultimo anno di attività. Non sembrano però vietati gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 

La differenza con la norma del 1994 riguarda soprattutto il fatto che il divieto vige per gli incarichi a qualsiasi soggetto in pensione, non soltanto per chi è cessato anticipatamente.

Poco dopo l’art. 6 DL 90/2014 estende notevolmente il divieto in questione.

L’effetto dell’art. 6 è di estendere il divieto di affidare incarichi a tutti i soggetti in pensione (dipendenti pubblici e privati) e da parte di tutte le PP.AA., non solo da parte dell’amministrazione presso cui si è prestato servizio.

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