SI PAGA LA TARI PER LA SOLA OCCUPAZIONE DELL'AREA SCOPERTA INDIPENDENTEMENTE DALL'USO

SI PAGA LA TARI PER LA SOLA OCCUPAZIONE DELL’AREA SCOPERTA INDIPENDENTEMENTE DALL’USO

La Tari è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; ci sono poi deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n.17564/23. La decisione della Ctr Lazio.

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