LO STRAORDINARIO VA LIQUIDATO ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RISULTI ILLEGITTIMA E/O CONTRARIA AL CCNL

SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE – PARERI DIVERSI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO

In relazione alle modalità di computo del salario accessorio del segretario comunale entro il limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (c.d. “tetto 2016”) ci sono, attualmente, due possibili modalità tra le quali l’ente deve scegliere quella che ritiene di seguire, secondo il proprio ragionato convincimento.

Da un lato, la linea fornita dalla RGS nel Conto annuale, ribadita anche nell’ultima rilevazione e anche a valle della pronuncia dei giudici contabili lombardi (cfr. Circolare n. 23/2023) che prevede di computare il segretario “omogeneizzando” i valori tra di due anni posti a raffronto (2016 e anno corrente).

In questo caso, l’ente mette cioè a raffronto l’accessorio del segretario del 2016 e quello dell’anno corrente rapportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell’anno corrente nonché computando il costo del segretario come “sedia fredda“, cioè considerandolo come presente anche in eventuali periodi di assenza/scavalco.

Questo in modo da evitare che una percentuale di convenzione accresciuta nel tempo porti l’ente a superare il limite, seppure con valori di accessorio simili (stesso segretario con uguale posizione annua etc.), con ricadute negative sul fondo o sul budget delle p.o./EQ.

La RGS indica, quali voci da computare ai fini del limite, le seguenti quattro:

– retribuzione di posizione

– retribuzione di risultato (calcolata come valore teorico del 10% del m.s. stimato annuo)

– eventuale maggiorazione della posizione (art. 41 c. 4)

– eventuale galleggiamento (art. 41 c. 5).

Naturalmente, se al segretario nell’anno corrente vengono attribuite voci in più, che nel 2016 non erano previste (quali maggiorazionegalleggiamento), o voci aumentate (posizione incrementata per cambio di Fascia, o ancora maggiorazionegalleggiamento) rispetto al 2016, neppure la “omogeneizzazione” della percentuale di convenzione salva dal superamento del limite, e in tal caso vanno gestite le ricadute nell’ambito dello stesso, riducendo altro.

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