La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici considerato che:
- l’introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell’articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all’interno di un apposito allegato;
- lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all’articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l’opera sul territorio;
- richiamata l’esigenza di precisare ulteriormente la disposizione di cui all’articolo 108 concernente i criteri di aggiudicazione degli appalti, con specifico riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;