È allora evidente che il provvedimento che riserva in via esclusiva lo sfruttamento di un bene a un operatore economico, consentendo a quest’ultimo di utilizzarlo per svolgere un’attività d’impresa di erogazione di servizi pubblicitari, va considerato, nell’ottica della direttiva 2006/123/CE, un’autorizzazione di servizi contingentata e, come tale, da sottoporre alla procedura di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17). Oltretutto, va sottolineato come «il confronto competitivo, oltre ad essere imposto dal diritto dell’Unione, risulta coerente con l’evoluzione della normativa interna sull’evidenza pubblica, che individua in tale metodo non solo lo strumento più efficace per la scelta del miglior “contraente” (in tal caso, concessionario), cioè del miglior interlocutore della pubblica amministrazione, ma anche come mezzo per garantire trasparenza alle scelte amministrative e apertura del settore dei servizi al di là di barriere all’accesso» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17). MAXI PUBBLICITÀ SU CANTIERI SOLO CON GARA

SBLOCCA CANTIERI, ARRIVA IL TESTO SULLE OPERE PUBBLICHE CON COMMISSARIO

Arriva in Parlamento il testo di Dpcm a cura del Mit con la lista delle opere pubbliche da commissariare, secondo l’input dato dal Dl Sblocca cantieri.
Il parere è affidato sia alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, che alla commissione Bilancio. Il parere della Camera, non obbligatorio, va reso entro il prossimo 27 gennaio. Stessa scadenza per il Senato, dove il testo è stato assegnato alla commissione Lavori pubblici.
Lo schema (nell’atto parlamentare n.236) elenca le opere – con il dettaglio descrittivo, la quantificazione del costo (necessario e finanziato) e i codici amministrativi, senza indicare i nomi dei commissari.

«In sostanza – si legge nella relazione – la fase procedurale in sede parlamentare è stata considerata propedeutica all’acquisizione delle intese con i presidenti delle regioni, al fine di evitare di intraprendere interlocuzioni non suffragate da una condivisione, da parte del Parlamento, della scelta delle opere proposte dal Governo. Per le stesse ragioni non sono state avviate le attività di individuazione dei commissari da nominare, considerato che anche su questo fronte è fondamentale avere una reale contezza delle opere da commissariare prima di procedere alla scelta della professionalità adeguata da nominare. Si ritiene che la disposizione normativa determini vincoli procedurali e di rispetto delle prerogative costituzionali e dei ruoli istituzionali che sono salvaguardati, provvedendo ad acquisire l’intesa con i presidenti delle Regioni prima dell’adozione del Dpcm di individuazione delle opere. Con riferimento invece ai singoli Dpcm di nomina de commissari sulle opere individuate, su cui non è richiesta l’intesa con le regioni, i relativi schemi saranno sottoposti».

Schema con elenco opere

Relazione

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