A seguito di accertamento dell’errato conferimento di rifiuti nei mastelli della raccolta differenziata, gli ispettori ambientali dell’azienda municipalizzata per i servizi ambientali del Comune di Roma elevarono diverse sanzioni amministrative a carico della società e del legale rappresentante dell’amministratore di condominio, per violazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.
Il giudice di pace in primo grado e il Tribunale di Roma in appello rigettarono il ricorso, ritenendo lecito il regolamento comunale come strumento sanzionatorio per le violazioni in tema di rifiuti e altresì sussistente la responsabilità solidale dell’amministratore condominiale. In entrambi i casi l’aministratore di condominio non lamentava la legalità del regolamento comunale violato bensi l’errata applicazione poiché, giustamente come ha deciso la Cassazione, lamentavano che non potesse ritenersi una solidarietà dell’amministratore per i fatti illeciti dei singoli condomini.
Il giudice di legittimità, in terzo grado, con l’ordinanza n. 29427depositata il 24 ottobre 2023, ha accolto il ricorso e, andando oltre le richieste del ricorrente, ha rilevato preliminarmente la violazione di legge e quindi l’illegittimità regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani nella parte in cui prevede sanzioni poiché il principio di legalità richiede un fondamento legislativo che non esiste.