Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo, con sentenza n.22/2020, si è pronunciato in ordine alla richiesta di annullamento delle determinazioni assunte dal Seggio di gara nella seduta pubblica per la mancata esclusione di una società, rispetto ad un’omissione nella dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.
Secondo il Collegio, si tratta di una vicenda processuale, la quale seppur non giunta al momento dell’indizione della gara nemmeno a condanna non definitiva né caratterizzata dall’adozione di misure cautelari a carico del legale rappresentante, avrebbe ugualmente dovuto essere indicata nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di gara.
Il TAR accoglie il ricorso, avendo il legale rappresentante omesso di dichiarare tale vicenda penale rendendo così una dichiarazione non veritiera o comunque gravemente incompleta, dal momento che da un punto di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera laddove la mancata dichiarazione, in virtù della consapevolezza dell’omissione da parte del soggetto tenuto a renderla, sia idonea ad indurre in errore la stazione appaltante circa il possesso, da parte del dichiarante medesimo, dei requisiti di ordine generale o, comunque, a precluderle una rappresentazione genuina e completa della realtà.
TAR ABRUZZO, SENTENZA N.22/2020