Il nuovo contraddittorio preventivo previsto dalla riforma fiscale si applicherà soltanto a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile 2024. Per gli atti emessi prima di tale data continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
Il decreto sulle agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024) risolve così la questione relativa alla decorrenza del nuovo istituto introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023. Le nuove regole relative al contraddittorio preventivo contenute nell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima di tale data.
Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente. Comunque, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima del 30 marzo 2024, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni, disposta dall’art. 6-bis.
È quanto ha previsto l’art. 7, commi 1-3, D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del DL n. 34/2020 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024.