In caso di soccombenza dell’amministrazione, a seguito di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio può rilevare ai fini dell’eventuale “responsabilità amministrativa del funzionario” che ha “immotivatamente” rigettato il reclamo o rifiutato la proposta di mediazione (articolo 4, comma 1, lettera e) della Legge Riforma che modifica l’articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992, introducendo il nuovo comma 9-bis).
La norma sembra voler superare la prassi ormai consolidata, da parte dei Comuni, della mancata risposta al reclamo proposto dal contribuente: questo comportamento ora potrà essere considerato quale rigetto immotivato del reclamo, risultando causa di eventuale responsabilità amministrativa del funzionario, se a soccombere in giudizio è il Comune. Le disposizioni in materia di spese di lite si applicano già ai ricorsi notificati a partire dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge).