Il Ministero dell’Interno, Finanza Locale, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale una risposta a quesito con riferimento all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali nella quale si indica che le modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziaria mediante estrazione da parte della Prefettura competente dall’Elenco dei Revisori dei conti dell’Ente Locale è applicabile solo a Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni.
Si riferisce che è stato richiesto da un Ente Parco ad una Prefettura di attivare la procedura prevista dal Dm. Interno n. 23/2012, per l’estrazione del proprio Revisore dei conti dall’apposito Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali curato dalla stessa Finanza locale, ai sensi della Lr. 8/2011 e dell’art. 21 del proprio Statuto.
La Finanza locale fa presente che la modalità di scelta dei Revisori, di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011 e successivo Regolamento attuativo, approvato con Dm. Interno n. 23/2012, è applicabile solo a Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni, in quanto il citato comma 25 si riferisce testualmente ai “Revisori degli Enti Locali”. Per individuare gli Enti qualificabili come Ente Locale occorre fare riferimento all’art. 2, comma 1, del Tuel.
In coerenza con la previsione normativa, il Regolamento ministeriale, all’art. 2, comma 3, prevede l’articolazione dell’Elenco con specifico riferimento soltanto agli Enti Locali.