Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto di conoscere, alla luce dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l’orientamento dell’Autorità in ordine all’attuale applicabilità – in aggiunta e non già in sostituzione della normativa nazionale – delle disposizioni della Legge omissis, si rappresenta quanto segue.
Occorre effettuare alcune riflessioni su quanto rappresentato dall’istante in merito alla vigenza di una
normativa regionale (in particolare, Legge Regione omissis che detta disposizioni in materia di criteri per le nomine e le designazioni di competenza anche degli enti locali negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati.
Innanzitutto va chiarito – quale premessa generale – che la legge regionale n. omissis, oltre a essere entrata in vigore in epoca antecedente al d.lgs. n. 39/2013, non potrebbe, rispetto a quest’ultima, ritenersi
prevalente, poiché l’art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 39 statuisce che “Le disposizioni del presente decreto recano
norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”.