Quando il valore dell’appalto supera le soglie comunitarie, il RUP gare deve avere requisiti professionali aggiuntivi con riguardo al titolo di studio e all’anzianità di servizio ed esperienza in materia di appalti. Così ha chiarito ANAC nel parere n.8/2023 reso in funzione consultiva e di indirizzo generale a seguito di richiesta di un comune veneto.
La norma di riferimento per la scelta del RUP gare è l’art. 31 comma 1 d.lgs 50/2016 in base al quale “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21 comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”.