Secondo la Cassazione “In tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089) ed al principio va data continuità”.
Occasione della pronuncia della Cassazione è una situazione frequentissima negli enti locali: l’assunzione di personale educativo scolastico. Alcune operatrici sono state assunte per un periodo complessivo superiore ai 36 mesi, a seguito del superamento di più concorsi, riferiti, però, ciascuno ad assunzioni a tempo determinato singolarmente sempre inferiori al periodo di legge.
Tuttavia, le ricorrenti hanno evidenziato violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, il quale stabiliva: “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”.
Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 14 settembre 2023, n. 26567