Nel giudizio, viene in rilievo una pretesa dell’Ente locale che ha natura patrimoniale e che è riferita all’imposizione di un canone per l’occupazione di aree del demanio stradale (CAN, “canone non ricognitorio”, che si aggiunge al COSAP, ma dall’importo del quale va detratto) utilizzate dall’odierna ricorrente per il mantenimento di cavidotti sotterranei.
Quanto all’impugnazione del Regolamento, si osserva che, secondo la sua difesa, nel periodo di vigenza dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 18 della L. n. 488/1999, Terna, quale concessionaria statale del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, nonché esercente attività strumentale per l’esercizio del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica, è tenuta al pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l’ammontare complessivo da determinarsi forfettariamente.