I magistrati amministrativi forniscono indicazioni sulle eccezioni al principio dell’anonimato nei concorsi pubblici, relativamente alla controversia in cui la parte ricorrente, esclusa da una procedura di concorso, ha contestato la violazione del principio di anonimato, in quanto durante la prova pratica, la commissione aveva chiesto ai candidati di firmare il loro lavoro e l’invio del lavoro stesso.
Pur mantenendo la regola dettata dall’articolo 14, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 di conoscere cioè il candidato solo dopo la correzione della prova scritta, i giudici amministrativi sostengono con la sentenza in esame che a questa regola di base possono esserci delle eccezioni. Infatti, nel caso di specie si trattava di una prova pratica e non scritta, che poteva non richiedere l’anonimato, poiché coinvolgeva una presentazione personale.
Pertanto, anche se è stata sollevata la questione del mancato rispetto dell’anonimato e della mancanza di prove di un trattamento ingiusto o di una valutazione errata, queste argomentazioni sono state respinte sempre che i criteri di valutazione siano stati stabiliti prima dell’inizio delle valutazioni per garantire la trasparenza e l’imparzialità del processo.