Non è illegittima la mancata previsione da parte del Regolamento per le progressioni verticali di qualsivoglia punteggio per le abilitazioni professionali possedute dal candidato, dal momento che la lettera c) del comma 7 dell’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 ha natura meramente esemplificativa, come chiaramente risultante dall’espressione “a titolo esemplificativo” che precede l’elenco di quanto valutabile tra le competenze professionali.
E non è illegittima neppure l’equiparazione ai fini della predisposizione delle griglie di punteggio tra lauree c.d. “vecchio ordinamento” (ante D.M. 509/1999) e lauree triennali.
Invero, per quanto resti indubbia la circostanza che per taluni concorsi siano titoli di studio idonei all’accesso le sole lauree “vecchio ordinamento”, specialistiche e magistrali, essendo entrambi i titoli in esame idonei a consentire la partecipazione del candidato al concorso, non risulta irragionevole la previsione relativa all’attribuzione di un medesimo punteggio agli stessi, scaglionato a seconda delle fasce di voto nelle quali rientra il voto conseguito dal singolo candidato.
Non trova poi fondamento né nella lex specialis, né in previsioni legali la censura del ricorrente relativa al carattere asseritamente indebito dell’equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale (quelle frequentata dal ricorrente) e titolo di studio conseguito presso università telematica.
Sentenza del T.A.R. Campania (sezione staccata di Salerno) n. 488/2024