FISCALITÀ LOCALE - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

PUBBLICO IMPIEGO – PROGRESSIONI ECONOMICHE PART-TIME

La valutazione dell’anzianità di servizio nelle procedure per progressione economica non può essere ridotta in proporzione al regime orario ridotto (part-time) del dipendente. Non opera, dunque, in questa fattispecie il principio del riproporzionamento che, invece, si applica al trattamento economico.

Nell’istituto delle progressioni orizzontali viene in considerazione la valutazione del servizio pregresso al fine del giudizio sul merito comparativo per attribuire una progressione economica ed, in proposito, i Giudici hanno ritenuto opportuno ribadire che l’obiettivo di apprezzare in misura puntuale l’esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio di adeguatezza e necessità dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, ‘l’affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un’attività professionale e l’acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione.

Infatti, sebbene l’anzianità vada di pari passo con l’esperienza, l’obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate”. In altri termini, non può esserci alcun automatismo tra riduzione dell’orario di lavoro e riduzione dell’anzianità di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche.

Occorre, invece, verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalità di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianità riconosciuta ed ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, 19 febbraio 2024, n. 4313

Luglio 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
1 Luglio 2024
2 Luglio 2024
3 Luglio 2024
4 Luglio 2024
5 Luglio 2024
6 Luglio 2024
7 Luglio 2024
8 Luglio 2024
9 Luglio 2024
10 Luglio 2024
11 Luglio 2024
12 Luglio 2024
13 Luglio 2024
14 Luglio 2024
15 Luglio 2024
16 Luglio 2024
17 Luglio 2024
18 Luglio 2024
19 Luglio 2024
20 Luglio 2024
21 Luglio 2024
22 Luglio 2024
23 Luglio 2024
24 Luglio 2024
25 Luglio 2024
26 Luglio 2024
27 Luglio 2024
28 Luglio 2024
29 Luglio 2024
30 Luglio 2024
31 Luglio 2024
1 Agosto 2024
2 Agosto 2024
3 Agosto 2024
4 Agosto 2024