L’Aran, ha diffuso un parere su richiesta di un Ente il quale chiede di sapere se le ferie residue, maturate nell’anno e non fruite dal dipendente quando era inquadrato nel profilo B, possano essere conservate anche a seguito della nuova collocazione nella categoria C.
Secondo l’Agenzia, a seguito dell’assunzione conseguente allo scorrimento della graduatoria vigente di un concorso pubblico, il lavoratore instaura con l’Ente un nuovo rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con lo stesso Ente.
Pertanto essendosi estinto il precedente rapporto di lavoro vengono meno anche tutte le situazioni soggettive, come le ferie maturate e non fruite nell’ambito di questo. Inoltre, l’Aran osserva che l’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti.
ARAN, PARERE, 20 DICEMBRE 2019