La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non dispone l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica superiore a seguito di promozione per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori.
È così denunciata la disparità di trattamento in ragione della differente modalità di accesso alla qualifica. La disciplina è dichiarata contraddittoria sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e sistematico-ordinamentale e lesiva del principio di ragionevolezza. Per la Corte la previsione confligge con la ratio premiale sottesa all’istituto della promozione per meriti straordinari, svuotandola di significato, attesa la penalizzante differenza cui è sottoposto chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a colui che l’abbia ottenuta successivamente tramite l’espletamento del concorso.
Una normativa siffatta rischia di disincentivare i comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti pubblici. La Corte inoltre evidenzia la “vulnerazione” del principio di imparzialità e buon andamento.