Non è lecita la revoca della mobilità volontaria una volta che si sia perfezionata. Per molte amministrazioni la disciplina della mobilità volontaria resta ancora confusa, anche a causa, del resto, della caotica normazione contenuta nell’articolo 30 del d.lgs 165/2001.
Sebbene si tratti, nella sostanza, di un’ipotesi di cessione del contratto, resta pur sempre il fatto che l’istituto regolato dalla norma dia luogo ad una fattispecie particolare e speciale, un negozio regolato da una normativa speciale, proprio l’articolo 30 del d.lgs 165/2001, che va quindi coordinata con le disposizioni del codice civile e in particolare l’articolo 1406.
La specialità della disciplina del richiamato articolo 30, tuttavia, non può valere per considerare la mobilità volontaria come una procedura mista pubblico-privata.