Il ricorso proposto dal lavoratore è accolto dopo una doppia sconfitta nel giudizio di merito e contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. Materia del contendere il provvedimento del commissario dell’ente che dichiara il dipendente cessato dall’incarico di dirigente che gli era stato conferito da una delibera del consiglio di amministrazione.
Nessun dubbio che il suo datore, l’azienda territoriale di edilizia residenziale, sia un ente pubblico economico. E sbaglia la Corte d’appello quando afferma che la regolamentazione privatistica non sarebbe compatibile con la finalità istituzionale dell’Ater e con i poteri di indirizzo e di controllo della Regione: per qualificare l’ente pubblico come economico, infatti, contano le modalità concrete con cui opera sul mercato e non il fine pubblico o l’oggetto dell’attività.
Né basta per includere le Ater nelle pubbliche amministrazioni la circostanza che siano subentrate delle funzioni svolte in passato dagli Iacp, gli istituti autonomi delle case popolari.