Non si possono monetizzare le ferie non godute per ragioni di servizio.
È questa la netta indicazione che, in applicazione delle previsioni dettate dal d.l. n. 95/2012, viene fornita
dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 87/2023, che comunque giudica la richiesta di parere inammissibile, in quanto si tratta di materia estranea alla contabilità pubblica. La deliberazione non considera in alcun modo i divergenti orientamenti della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi fissati dalla Corte di Giustizia Europea.
In premessa leggiamo con molta nettezza che “non residuano dubbi interpretativi delle disposizioni che l’ente è chiamato ad applicare otto la propria personale responsabilità, esercitando valutazioni e poteri discrezionali nelle proprie strategie di gestione del personale, nell’orizzonte delineato dal comma 8 dell’articolo 5 del d.l. 30 aprile 2012, n. 95”.
Ed inoltre, “Il divieto di trattamenti economici sostitutivi è un principio espresso più volte dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 2349, n. 7640, e n. 6047 del 2020).
L’attinenza alla materia del pubblico impiego contrattualizzato è avvalorata, infine, dall’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (n. 95/2016) alla disposizione, “che ha lo scopo di riaffermare le preminenza del godimento effettivo delle ferie, incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”.