Legittima l’imputazione a ferie del festivo infrasettimanale non lavorato in quanto, per la Cassazione, la disciplina contrattuale di riferimento deve essere quella della turnazione.
Per i turnisti, infatti, tutti i giorni della settimana, compresi quelli ricadenti in un giorno festivo, sono considerati come ferie, con regime retributivo onnicomprensivo (art. 22, comma 5, CCNL: “…indennità che compensa interamente il disagio…”); In tal senso la Suprema Corte si era ripetutamente espressa (cfr., da ultimo, Cass. n. 19449/2023, Cass.n. 25378/2022, Cass. n. 32905/2021) affermando che “…ai dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale alla continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5, CCNL di comparto 14.9.2000…” al fine di “attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno, un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario, e non invece l’art. 24 che prende in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene svolta in giorni non lavorativi, ovvero non entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso, di regola ed in via ordinaria, dai lavoratori turnisti”.
I ricorrenti, tutti dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale di un Comune che prestano servizio in turni articolati su tutti i giorni della settimana e che si sono visti imputare a ferie alcune giornate coincidenti con le festività infrasettimanali, ricadenti nel turno di servizio, ma non lavorate, chiedevano l’applicazione dell’articolo 24, comma 2, del contratto del 14.09.2000 laddove stabilisce che «l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».