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PUBBLICO IMPIEGO – I TRATTAMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI DEVONO SEMPRE TROVARE RISCONTRO NELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE

Nel pubblico impiego, la contrattazione integrativa non può prevedere l’istituzione, in favore dei dipendenti, di un trattamento economico che la contrattazione collettiva nazionale non prevede. Per la Corte di Cassazione (sezione lavoro 24807/2023), infatti, solo quest’ultimo livello contrattuale può disporre in materia.

Il decreto legislativo 165 del 2001, del resto, è chiaro nello stabilire che le PP.AA., in sede decentrata, possono sottoscrivere esclusivamente contratti rispettosi dei vincoli e dei limiti imposti dalla contrattazione nazionale. Se questi sono violati, le conseguenze sono la nullità delle clausole, la loro inapplicabilità e la loro sostituzione ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile.
In concreto, tali principi comportano, ad esempio, che non è possibile per la contrattazione collettiva aziendale riconoscere un assegno ad personam che esula dal trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori di pari livello.

Le regole appena ricordate, ormai consolidate nelle interpretazioni rese dalla Corte di cassazione, non trovano nessuna attenuazione nella circostanza che il trattamento economico eventualmente riconosciuto al di fuori dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva non determina un superamento dei vincoli di bilancio. Per i giudici, la violazione di legge si ha ogni volta che manchi un collegamento tra il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo da parte della contrattazione integrativa e una previsione della contrattazione nazionale. Il rispetto dei vincoli finanziari rappresenta un requisito ulteriore e autonomo che, sebbene necessario a garantire la legittimità del trattamento, non è sufficiente ad assicurarla.

La spesa che sia stata eventualmente indebitamente sostenuta deve essere recuperata nella sessione negoziale successiva. Si tratta, come precisato dalla Cassazione, di un obbligo aggiuntivo posto in carico alle parti, che non produce alcun effetto sulla nullità della clausola del contratto integrativo contrastante con la contrattazione nazionale. In sostanza, è un obbligo che si aggiunge a quello, comunque da attuare, di non erogare la retribuzione che sia stata pattuita in maniera illegittima e di recuperare dal beneficiario quanto sia stato già erogato.


La giurisprudenza di legittimità, in argomento, ha fatto un’ulteriore fondamentale precisazione: la nullità parziale del contratto integrativo derivante da quanto sopra analizzato travolge inevitabilmente la corrispondente clausola del contratto individuale. Oltretutto, si tratta di una nullità che riguarda specificamente ed esclusivamente la clausola che attribuisce il beneficio e non il contratto di lavoro, con conseguente inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2126 del codice civile, che disciplina in maniera speciale le prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge.

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n.24807 del 18 agosto 2023)

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