Un nuovo parere Aran consente di fare alcune considerazioni di carattere generale sull’argomento.
L’Aran, infatti, dopo una dettagliata ricostruzione della disciplina contrattuale oggi vigente in materia, ha evidenziato come la questione delle ferie “pregresse” costituisca un’eccezione non contemplata dalla normativa stessa che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle ferie e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l’amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento.
Dal punto di vista della disciplina legale, è parimenti il caso di rammentare che il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. Tale tutela è senza dubbio anche nell’interesse del datore di lavoro stesso.
Sotto tale profilo, secondo costante giurisprudenza, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.